La figura dell’amministratore di condominio è prevista dall’articolo 1129 del Codice Civile, che recita: “Quando i condomini sono più di quattro, l’assemblea nomina un amministratore. Se l’assemblea non provvede, la nomina è fatta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini. L’amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni tempo dell’assemblea”. Ogni condomino, in qualsiasi momento, ha il diritto di verificare la correttezza della gestione, controllando il conto corrente condominiale nonché richiedendo, anche senza una motivazione specifica, copia delle fatture e dei documenti contabili.
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